Art. 864Distintivo d'onore per feriti in servizio

I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i mutilati di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso piu' volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art864 · fonte su Normattiva