Art. 87Altri organismi consultivi e di coordinamento

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Il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale assicurano il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne:

  • a)il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;
  • b)il traffico aereo militare sugli aeroporti militari;
  • c)il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile;
  • d)il traffico aereo civile sugli aeroporti civili con i servizi di navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica ai sensi dell'articolo 230. La durata dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale, che provvede all'elaborazione degli accordi particolari di cui al comma 1, e la durata degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, destinati a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei, e del mandato dei rispettivi componenti, sono disciplinate dall'articolo 88, mentre la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi organi sono definite con decreto del Ministro della difesa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art87 · fonte su Normattiva