Art. 874
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I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», «D» ed «E». La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dall'articolo 934. L'articolo 934 e' modificato, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 29 novembre 2012 · versione 0 su Normattiva