Art. 876 — Consigli di base di rappresentanza (COBAR) per frequentatori di istituti di formazione
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Presso istituti - accademie e scuole - e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo e' istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori. I COBAR frequentatori si intendono in aggiunta al COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati. Il personale frequentatori da' luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validita' limitata al livello di base e alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non puo' comunque superare il periodo di un anno. I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi. I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 889 e se devono permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni. L'inizio di un nuovo corso non da' luogo a nuove elezioni laddove esiste gia' un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata. I Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata nonche' i Comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza devono essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla sezione IV del presente capo, per quanto applicabili.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva