Art. 9
Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalita'
Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva