Art. 881

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L'Amministrazione militare unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, puo' avvalersi, a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari. In tal caso l'Amministrazione militare, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunita' militari e le popolazioni del luogo. I comandanti responsabili possono avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art881 · fonte su Normattiva