Art. 90 — Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa
Il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:
- a)mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorita' militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;
- b)rappresenta, in conformita' alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;
- c)partecipa, in conformita' alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonche' alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;
- d)provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa ovvero addestrativa delegando ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la gestione di quelli di loro diretto interesse;
- e)impartisce alle Forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;
- f)stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorita' della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;
- g)esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva