Art. 104 — Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti
Il Direttore nazionale degli armamenti:
- a)partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
- b)esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;
- c)e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;
- d)segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi;
- e)segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva