Art. 104Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti

Il Direttore nazionale degli armamenti:

  • a)partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
  • b)esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;
  • c)e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;
  • d)segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi;
  • e)segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art104 · fonte su Normattiva