Art. 905
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Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea. I membri sono designati dalle sezioni del COCER interforze, dalle categorie negli altri consigli. L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva