Art. 910

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Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni. Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione:

  • a)la data, l'ora e il luogo della riunione;
  • b)l'ordine del giorno;
  • c)la presumibile durata. La data, la sede e la durata della riunione sono concordate:
  • a)per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell'unita' di base;
  • b)per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando. All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto. La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e il comando corrispondente. Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalita' di cui agli articoli 907 e 908, ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Le relative conclusioni sono sottoposte dal presidente o da un suo delegato all'esame del COCER per l'approvazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art910 · fonte su Normattiva