Art. 915

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L'ordine del giorno e' stabilito a norma dell'articolo 908. La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno puo' essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati. Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno e' sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il COCER anche di una sezione di Forza armata o Corpo armato. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art915 · fonte su Normattiva