Art. 919
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Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea. E' adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva