Art. 924
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Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorita' militare sono affisse nelle bacheche appositamente riservate. Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza. Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione militare ai sensi dell'articolo 931, comma 4.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva