Art. 927

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I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:

  • a)contatti diretti che i militari della corrispondente unita' di base possono prendere con uno o piu' membri del consiglio;
  • b)periodicita' degli incontri con il comandante dell'unita' di base, da definire e concordare con il medesimo;
  • c)incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi ovvero dello stesso grado. A tale scopo uno o piu' COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorita' gerarchica cui e' affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra piu' COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l'autorita' corrispondente.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art927 · fonte su Normattiva