Art. 928
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Uno o piu' COIR possono adire direttamente la propria sezione COCER, che indice apposita riunione da concordarsi con l'autorita' gerarchica cui e' affiancata. Sono consentite inoltre riunioni dei COIR, anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal COCER di sezione previo coordinamento con l'autorita' militare corrispondente. Sono altresi' previsti incontri opportunamente concordati fra:
- a)COIR e il corrispondente alto comando;
- b)COCER di Forza armata o Corpo armato e Capo di stato maggiore o Comandante generale.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva