Art. 931 — Informazione sull'attivita' svolta dagli organi di rappresentanza
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Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR e' affisso negli albi delle unita' di base e, ove necessario, in quelli delle unita' elementari in cui l'unita' di base si articola. Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR e' inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unita' di base. Il testo delle deliberazioni del COCER e' inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unita' di base. Le suddette attivita' sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare. E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime, a eccezione delle deliberazioni del COCER.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva