Art. 150 — Informazione
Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dallo statuto e con periodicita' almeno trimestrale, ((all'organo di controllo)) sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. L'obbligo previsto dal comma precedente e' adempiuto, ((nelle societa' che adottano il sistema con consiglio di sorveglianza)), dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, ((nelle societa' che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione)), dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione. ((L'organo di controllo)) e il revisore legale o la societa' di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche ((all'organo di controllo)) di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei ((componenti)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)).
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva