Art. 935

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Ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla meta'. I rappresentanti di ciascuna categoria devono essere, di norma, almeno due. Se si verifica la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati deve essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art935 · fonte su Normattiva