urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art941 · fonte su Normattiva
q)Associazione nazionale ex internati;
r)Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
s)Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la liberta' della Patria;
t)Associazione italiana combattenti interalleati;
u)Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna;
v)Unione nazionale italiana reduci di Russia;
z)Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma;
aa)Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
bb)Associazione nazionale del fante;
cc)Associazione nazionale marinai d'Italia;
dd)Associazione Arma Aeronautica;
ee)Associazione nazionale carabinieri;
ff)Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
gg)Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
hh)Associazione nazionale bersaglieri;
ii)Associazione nazionale alpini;
ll)Associazione nazionale carristi d'Italia;
mm)Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
nn)Associazione lagunari truppe anfibie;
oo)Associazione nazionale arma di cavalleria;
pp)Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
qq)Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia;
rr)Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;
ss)Associazione nazionale autieri d'Italia;
tt)Associazione nazionale commissariato militare;
uu)Associazione nazionale amministrazione militare;
vv)Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano;
zz)Associazione nazionale cappellani militari d'Italia;
Testo unico ordinamento militare
Art. 869 — Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari
L'ordine delle ricompense militari e' il seguente: a) ricompense al valormilitare: 1) Ordinemilitare d'Italia: 1.1) cavaliere di gran croce; 1.2) grande ufficiale; 1.3) commendatore; 1.4) ufficiale; 1.5) cavaliere. 2) medaglie e croce al valormilitare: 2.1) …