Art. 941-undecies
Locali
((Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare:
- a)individua, compatibilmente con le proprie disponibilita' logistiche, idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta;
- b)pubblica sui rispettivi siti internet istituzionali l'elenco dei locali di cui alla lettera a) comprensivo delle giornate e delle fasce orarie di disponibilita'.)) ((Ciascuna APCSM rappresentativa puo' formulare all'amministrazione militare di riferimento apposita istanza per l'utilizzo in via non esclusiva di uno o piu' locali di cui all'elenco del comma 1. L'istanza indica le generalita' dei militari iscritti designati quali referenti dell'Amministrazione militare per l'utilizzo dei medesimi locali.)) ((Le amministrazioni rendono disponibili alle APCSM rappresentative i locali muniti degli arredi essenziali, previa stipula di apposito atto. Le strumentazioni e il materiale di consumo necessari per lo svolgimento delle attivita' sindacali sono a carico delle associazioni utilizzatrici. I locali sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni sindacali secondo modalita' concordate tra le medesime associazioni.)) ((Per l'autorizzazione all'accesso presso i locali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dalle amministrazioni concedenti.)) ((Le amministrazioni concedenti hanno facolta' di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei locali di cui al presente articolo per eccezionali e motivate esigenze di servizio o logistiche.))
Testo vigente dal 18 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva