Art. 946Reclutamento degli orchestrali

Gli orchestrali delle bande musicali sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che:

  • a)hanno compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 40°;
  • b)hanno conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come stabilito dall'articolo 1517, comma 5, del codice;
  • c)hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possono conseguirlo entro l'anno in cui e' bandito il concorso;
  • d)sono in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nei rispettivi ruoli marescialli o ispettori. Per gli orchestrali della rispettiva banda che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'. Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli allievi dei centri di addestramento musicale di cui all'articolo 1509 del codice si prescinde dai limiti di eta'.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art946 · fonte su Normattiva