Art. 953
Nomina degli orchestrali e dell'archivista
Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati ((primi marescialli o corrispondenti)), marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo ((dei musicisti della rispettiva Forza armata)), se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall'articolo 1515 del codice. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo ((dei musicisti della rispettiva Forza armata)) e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del rispettivo Capo di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I vincitori del concorso provenienti dai rispettivi ruoli marescialli o ispettori:
- a)se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
- b)se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il personale del rispettivo ruolo marescialli e ispettori.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva