Art. 956 — Commissioni per l'accertamento dell'inidoneita' tecnica
Le commissioni di cui all'articolo 1516, commi 1 e 3, del codice, hanno la stessa composizione di quelle previste al capo II del presente titolo e sono nominate con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva