Art. 1046 c.o.m. — Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento
Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva