Art. 970Disciplina dei compensi

I compensi annuali previsti dall'articolo 1531 del codice spettano ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico e che partecipano anche agli esami finali. Gli assegni di cui al comma 1, vanno ridotti di 1/6 per ogni ora in meno delle sei ore settimanali previste per gli insegnanti e di 1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali previste per gli assistenti. Se non ricorrono le predette condizioni, i compensi sono corrisposti in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestato. Agli incaricati esterni di insegnamento spetta il trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione, utilizzato a pieno orario.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art970 · fonte su Normattiva