IMPIEGO PUBBLICO - INSEGNANTI DI RELIGIONE - NOMINA - EFFICACIA ANNUALE - IMPOSSIBILITA' PER GLI STESSI DI ESSERE INSERITI NELL'ORGANICO DEI DOCENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INESATTEZZA DELLA PREMESSA DALLA QUALE MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <<laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilita' di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilita' di revoca 'ad libitum' dell'incarico>>. Posto, infatti, che la lesione del principio di eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul presupposto che solo per i primi, nell'ambito del personale docente della scuola, sia prevista la annualita' dell'incarico; tale premessa e' inesatta sia relativamente all'assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla configurazione dell'assoluta precarieta' degli insegnati di religione. Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell'insegnamento per incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato, sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l'incarico annuale degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico, con le specificita' ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera (art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312). - Cfr. S. n. 343/1999, con la quale e' stata dichiarata non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa alla mancata partecipazione degli insegnanti di religione a sessioni di abilitazione ed a concorsi riservati. red. G. Leo
Riguarda ancheart. 6 legge 824/1930art. 5 legge 824/1930
IMPIEGO PUBBLICO - INSEGNANTI DI RELIGIONE - NOMINA - EFFICACIA ANNUALE - IMPOSSIBILITA' PER GLI STESSI DI ESSERE INSERITI NELL'ORGANICO DEI DOCENTI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4, 35 e 97 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <<laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilita' di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilita' di revoca 'ad libitum' dell'incarico>>. Premesso, infatti, che il principio di buon andamento dell'amministrazione non impone un modello organizzativo nell'inquadramento del personale e dunque consente, sempre nei limiti della ragionevolezza e non arbitrarieta', non superati nel caso in esame, diversita' di disciplina che riguardino categorie di dipendenti; gli artt. 4 e 5 Cost., se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro, ne' tanto meno, tale diritto <<garantisce la stabilita' della sede, quale vorrebbe conseguire l'ordinanza di rimessione>>. - Sul principio di buon andamento dell'amministrazione, v. S. nn. 63/1998 e 217/1997, 'ex plurimis'. - Sui parametri degli artt 4 e 35 Cost., v., tra le molte, S. nn. 419/1993, 219/1993 e 1/1986. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 6 legge 824/1930art. 5 legge 824/1930