Art. 977Commissione centrale del personale

La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del codice e' composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate). Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto. Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla commissione e' aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art977 · fonte su Normattiva