Art. 1691 c.o.m. — Commissione per il personale
[1]In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale e' cosi' composta:
- a)presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
- b)membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il comandante puo' delegare a presiedere la commissione un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva