Art. 997
Compiti della capo-gruppo
Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unita' sanitaria. In ciascuna unita' sanitaria la capo-gruppo:
- a)ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;
- b)costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;
- c)assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unita', ai servizi dei vari reparti;
- d)assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;
- e)tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;
- f)riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice del comitato nella cui competenza territoriale si trova l'unita' sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;
- g)compila le note caratteristiche nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 e dall'articolo 1752 del codice;
- h)istruisce il personale femminile, assunto in caso di bisogno dall'unita' sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, se per detto personale non e' stata disposta nell'unita' una diversa dipendenza.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva