capo II — PERMUTE
- Art. 569 — Condizioni delle permute
- Art. 570 — Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni
- Art. 571 — Valore delle prestazioni a carico dei contraenti
- Art. 572 — Prezzo in luogo di prestazione in natura
- Art. 573 — Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare
- Art. 574 — Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti