Art. 573Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa ((o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza)).

Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art573 · fonte su Normattiva