Art. 2

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[1](Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).

[2]Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Testo vigente dal 28 settembre 1948 al 30 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art2 · fonte su Normattiva