Art. 3

[1](Art. 4 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico,quinto comma legge citata).

[2]Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dalla autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art3 · fonte su Normattiva