Art. 1
[1](Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).
[2]Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito ((con la reclusione da uno ad otto anni)) e con la multa sino a lire duecentomila.
Testo vigente dal 27 dicembre 1950, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva