Art. 1

[1](Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).

[2]Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito ((con la reclusione da uno ad otto anni)) e con la multa sino a lire duecentomila.

Testo vigente dal 27 dicembre 1950, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art1 · fonte su Normattiva