Art. 7
[1](Art. 8 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, comma nono legge citata).
[2]Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.
Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva