Art. 8
(Articolo unico, comma dodicesimo legge citata). Le disposizioni piu' favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile.
Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva