Art. 9
[1](Art. 9 decreto legislativo n. 100 citato, articolo unico, commi primo e decimo legge citata).
[2]Le norme degli articoli precedenti hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, fino ai 30 giugno 1949 e fino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 498 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della legge 23 luglio 1948, n. 970. 1 2
[3]Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1949, n. 450
1La L. 29 luglio 1949, n. 450, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti."
L. 23 dicembre 1950, n. 1004
2La L. 23 dicembre 1950, n. 1004, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente testo unico continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.
Testo vigente dal 27 dicembre 1950, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva