Art. 103
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[1]Funzionamento del comitato di liquidazione
[2]Il comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in sezioni. Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario o sono costituite in modo che vi fossa intervenire almeno une dei membri nominati su proposta delle associazioni di cui al precedente art. 102. Le sezioni sono presiedute dal presidente o dal vice presidenti. Il presidente del comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere le singole sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio o' a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati. ((Il comitato puo' essere sentito su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.)) ((Il presidente puo' convocare il comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente, nonche' quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Tale collegio e' composto dal presidente del comitato, che lo presiede, dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente articolo, nonche' da un rappresentante di ciascuna associazione interessata, scelto tra i membri di cui al terzo comma dell'art. 102. Il presidente del comitato puo' disporre che intervengano nelle sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo delegato.)) Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualita' di segretario, un funzionario nominalo con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del comitato. ((Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedera' ad adeguare, con proprio decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale, le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di semplificazione. Tali norme potranno essere successivamente modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato in adunanza generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la necessita' o l'utilita')).
Testo vigente dal 2 febbraio 1982 al 12 novembre 1999 · versione 5 su Normattiva