Art. 111

[1]Decadenza dal diritto agli accertamenti sanitari per mancata presentazione a visita medica

[2]Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno temporaneo, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza dell'assegno gia' attribuito, se tale termine sia piu' favorevole, questi, per ottenere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari per scadenza, deve presentare apposita domanda e la liquidazione dell'eventuale trattamento spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e l'eventuale piu' favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le commissioni mediche di cui all'art. 105 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art111 · fonte su Normattiva