Art. 183Aggravamento

Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni di cui all'art. 70, la domanda di revisione e' presentata all'amministrazione centrale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne da' comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione. Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art183 · fonte su Normattiva