Art. 113
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Procedura per il diniego di ulteriore liquidazione nei confronti dello stesso titolare o di successivi aventi diritto
[2]Quando venga a cessare il godimento di un trattamento pensionistico di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti dall'art. 81, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal precedente art. 112.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999 · versione 0 su Normattiva