Art. 113

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[1]Procedura per il diniego di ulteriore liquidazione nei confronti dello stesso titolare o di successivi aventi diritto

[2]Quando venga a cessare il godimento di un trattamento pensionistico di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti dall'art. 81, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal precedente art. 112.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art113 · fonte su Normattiva