Art. 13

[1]Proroga dell'assegno temporaneo

[2]Qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra che ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale. Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga e' imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, pero', all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non e' ripetibile.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art13 · fonte su Normattiva