Art. 134

[1]Attribuzione del trattamento di incollocabilita' agli invalidi, ex incollocabili, titolari dell'assegno pari al minimo INPS

[2]A favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' liquidato a vita, d'ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del presente testo unico.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art134 · fonte su Normattiva