Art. 23
[1]Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra
[2]Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno o indennita' decorrono dal giorno in cui l'interessato e' stato collocato nella suddetta posizione. Nei casi di superinvalidita' che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attivita' goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione. Gli assegni di attivita' corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso. Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l'assegno decorrono dalla data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto dal successivo art. 99. In tutti gli altri casi la pensione, l'assegno o la indennita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorita' militare dell'avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio. Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, la pensione, assegno o indennita' decorrono dalla data dell'evento salvo quanto previsto dal successivo art. 99 del presente testo unico.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva