Art. 33
[1]Liquidazione del trattamento privilegiato, se piu' favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti
[2]Gli Impiegati e i salariati delle amministrazioni autonome dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonche' quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'art. 32, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra. La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva