Art. 45

[1]Diritto a pensione dei figli maggiorenni

[2]Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilita' e' da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art45 · fonte su Normattiva