Art. 53

[1]Perdita del diritto a pensione dei figli

[2]Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore eta' salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art53 · fonte su Normattiva