Art. 53
[1]Perdita del diritto a pensione dei figli
[2]Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore eta' salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva