Art. 65
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[1]Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro
[2]Ai collaterali minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilita' e' da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 16 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva