Art. 68

[1]Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate

[2]I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100. Il riparto, tra piu' aventi diritto, di un trattamento pensionistico gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiano, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art68 · fonte su Normattiva