Art. 72

[1]Irripetibilita' degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l'esistenza in vita

[2]Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione e' revocata con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi all'interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo. Nelle ipotesi in cui ai militari od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi assegni arretrati a carico dello Stato, le rate gia' corrisposte a titolo di pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare o del civile e' avvenuta in un tempo successivo a quello della presunta morte.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art72 · fonte su Normattiva